Diritto di Visita dei nonni

Il diritto di visita dei nonni ai  nipoti  e viceversa
Avv. Daniela Infantino, Docente dell’Università di Trieste
E’ ormai noto a tutti quanto sia importante il ruolo dell’anziano e quanto sia necessario riflettere sul tema della protezione e del riconoscimento dei diritti dell’anziano stesso.
Se per un attimo vogliamo lo sguardo al livello sovranazionale è sufficiente richiamare la Carta di Nizza del 2000 che all’articolo 25 riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
L’argomento di questo breve articolo vuole evidenziare l’importanza della relazione nonno/nipote, relazione che va oltre il piano affettivo e amorevole.
Era doveroso dare un riconoscimento giuridico: la figura dei nonni ed il loro ruolo nella vita dei nipoti appartengono alla storia di ognuno di noi. Rimangono impressi nella nostra mente, nonostante le esperienze ed i cambiamenti che la vita ci riserva.
E’ un bene prezioso che ci riporta all’infanzia e fa da trade d’union tra il nostro passato ed il futuro.
La ratio si basa sul riconoscimento non solo del legame affettivo nonno/nipote, ma soprattutto sull’importanza del legame culturale tra generazioni, che permette il tramandarsi di conoscenze, di tradizioni e di esperienze, di acquisire la memoria storica accumulata nell’arco delle generazioni.
La figura dei nonni è dunque piena di smalto e di colore.
Non dimentichiamo anche che la loro presenza rappresenta o può rappresentare un aiuto di carattere economico, un miglioramento della qualità della vita.
Necessaria quindi l’esigenza di approntare strumenti giuridici volti a tutelare gli anziani ma anche a riconoscere loro dei diritti, quali nel caso di specie il diritto di visita dei nonni ai nipoti e viceversa.
Già negli anni 70, in una totale assenza nel nostro ordinamento di specifiche previsioni normative, e con una giurisprudenza risalente (Cass. 17 ottobre 1957 n. 3904) che aveva mostrato un certo scetticismo nel riconoscere un vero diritto di visita, si evidenziava la necessità di favorire un accesso dei nonni all’interno della famiglia (troppo spesso immiserita dalla sola presenza dei rapporti di coniugio e parentale), alla compagnia dei nipoti, e quindi ad una considerazione giuridica più attenta dei loro rapporti, al fine di mantenere viva la loro relazione, qualora la stessa si rivelasse idonea a favorire il processo di crescita e di maturazione del minore.
L’interesse del minore costituiva e costituisce un metro di valutazione e nel contempo la relazione affettiva è funzionale alla realizzazione della persona.
Ci sono voluti quarant’anni per dar voce a questa esigenza.
Ma andiamo per gradi.
Con la Riforma del Diritto di Famiglia del 19 maggio 1975, i nonni sono rimasti sullo sfondo, se non addirittura ignorati. E’ stato attribuito un potere di promuovere un procedimento ablativo o limitativo della potestà genitoriale, in quanto l’ostacolo alla frequentazione si traduceva in un grave pregiudizio per il minore, un obbligo di fornire gli alimenti, ma nulla che tutelasse l’interesse dei nonni ad una relazione con i nipoti.
Anche se una sentenza di merito del Tribunale dei Minori di Torino dell’11 maggio 1988 stabiliva già che “il genitore che esercita la potestà deve mantenere vivo nei figli l’affetto verso i nonni, e non può impedire loro arbitrariamente di frequentarli”.
C’è da dire però che le ipotesi disciplinate dagli artt. 336 e 148 c.c. (sempre riferiti al 1975) hanno costituito le basi per costruire la rilevanza giuridica del rapporto tra nonni e nipoti.
Intanto gli arresti della giurisprudenza di merito ma anche di quella di legittimità iniziano a riconoscere – pur in assenza di una espressa generale previsione di legge ed in supplenza del legislatore – la possibilità che il giudice sancisca il diritto di visita dei nonni ai nipoti, laddove i primi siano portatori di interessi coincidenti con quelli dei minori.
Si è ritenuto quindi di non dover comprimere il diritto di visita laddove questo contribuisca a una positiva e serena crescita del fanciullo.
Ma ancora non vi è in capo ai nonni un ruolo attivo, ma solo quello di spettatore.
Un ulteriore passo avanti in relazione al mantenimento di rapporti significativi nonno/nipote viene prevista dal nostro legislatore – ed inserita nell’articolo 155 c.c. come modificato dalla Legge 8 febbraio 2006 numero 54, nota come Legge sull’affido condiviso – ma nel senso inverso, ovvero nel diritto dei minori ad intrattenere rapporti significativi con i nonni.
Tuttavia concretamente questa disposizione di legge non è stata idonea ad attribuire un vero e proprio diritto in capo ai nonni, semmai il contrario, ovvero tenendo conto solo della posizione del minore.
Qualche autore aveva sostenuto che il diritto in capo al minore di mantenere rapporti significativi con i nonni desse vita ad un corrispondente interesse in capo ai nonni tale da renderlo idoneo ad intervenire nei giudizi in esame. Invece la Corte di Cassazione con due arresti, il primo del 16 ottobre 2009 numero 22081 ed il secondo del 27 dicembre 2011 numero 28902 ha preferito mantenere una posizione rigorosa, negando agli ascendenti la legittimazione ad intervenire.
Con l’emanazione del decreto legislativo numero 154/2013 entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che ha recepito le delega contenuta nella Legge numero 219/2012, si dettano nuove disposizioni in tema di tutela degli ascendenti.
Il nuovo articolo 317 bis del c.c., rubricato “Rapporti con gli ascendenti”, recita testualmente: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore, affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.”
Il secondo comma dell’articolo 336 c.c. riguarda il procedimento in tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale e stabilisce che “Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.”
La competenza, secondo quanto previsto dall’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, anche esso modificato dalla riforma, è del Tribunale dei Minori.
Il legislatore parla di “mantenere” rapporti significativi con i nipoti, presupponendo quindi già l’esistenza di un legame, e preoccupandosi quindi di preservarlo da eventuali interruzioni, parlando genericamente di ascendenti, in modo da ricomprendere anche eventuali bisnonni.
Con il termine mantenere rapporti significativi si focalizza dunque l’attenzione sul diritto alle frequentazioni o al diritto di visita, prevedendo quindi che una frequentazione stabile e qualitativamente valida tra nonni e nipoti possa sicuramente contribuire alla migliore crescita e formazione personale del fanciullo.
Viene dunque elevata la posizione soggettiva a vero e proprio diritto, rappresentando così il contraltare simmetrico alla identica posizione soggettiva dei nipoti già riconosciuto nell’art.155.
Il diritto quindi a mantenere una relazione affettiva stabile e duratura.
Ciò che in questa nuova disposizione normativa ha destato dubbi e perplessità è la competenza attribuita al Tribunale dei Minori. (Finanche una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale dei Minorenni di Bologna in data 5 maggio 2014). I rischi sono quelli di una sovrapposizione di giudizi (separazione/divorzio giudice ordinario-317 bis Tribunale dei Minori).
Sarebbe stato più logico ed equo individuare un giudice unico: i due procedimenti corrono su due binari paralleli con il rischio di decisioni contraddittorie. Esisterebbe la connessione oggettiva stante la sovrapponibilità del petitum. (Se l’ascendente chiede più spazio questo deve essere tolto ad uno dei genitori). Questo ovviamente nel caso in cui l’intervento dei nonni avviene in pendenza di una controversia familiare. Viceversa la sovrapposizione non ci sarà se la questione sorge indipendentemente da una situazione di contrasto.
Ad ogni modo il contraddittorio verrà esteso anche ai genitori, sarà necessaria la presenza del Pubblico Ministero.
Il ricorso, giova ricordare, è finalizzato ad ottenere “provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse dei minori”.
Esiste quindi un ampio margine di discrezionalità in capo al Giudice nella scelta della tipologia del provvedimento più adatto alla fattispecie. Vari infatti i fattori: dalla posizione dei genitori, con i loro comportamenti, all’età dei minori e la loro capacità di discernimento, ai fattori sociali e alle dinamiche familiari. Se infatti emerge in corso di causa che è proprio il minore a voler evitare il rapporto con il nonno, il giudice dovrà tenerne conto e non potrà di certo imporre al bambino delle visite non gradite.
Il diritto legislativamente riconosciuto in capo ai nonni non è dunque assoluto ed incondizionato.
II legislatore l’ha riconosciuto in funzione non solo del desiderio dei nonni di coltivare i rapporti con i nipoti, ma soprattutto nell’interesse superiore del minore.
Strettamente correlato al diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti, è il diritto del minore ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano. L’ascolto deve essere visto con una espansione del suo diritto e non una restrizione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza numero 5097 del 5 marzo 2014. (nel caso di specie – morte prematura della madre e impedimento da parte del padre ai parenti del ramo materno a vedere il nipote – erano in gioco una parte importante dei rapporti affettivi ed educativi del minore, in quanto la contrapposizione del padre ai congiunti del ramo materno comportano la rescissione, nella fase evolutiva della formazione della personalità del ragazzo, di una sfera affettiva assolutamente significativa e che peraltro lo espone ad una vicenda esistenziale particolarmente dolorosa legata alla perdita prematura della madre).
La figura del nonno ha sempre rivestito e sempre rivestirà un ruolo coessenziale nel corretto sviluppo psichico del nipote e di questo anche il sistema giuridico ormai pare se ne sia reso conto.!!
Avv. Daniela Infantino, Docente dell’Università di Trieste, 17.01.2018