Amministrazione di Sostegno – Bilancio e Prospettive

“LA LEGGE 9 GENNAIO 2004 N.6 – LE QUESTIONI ANCORA APERTE”
19 NOVEMBRE 2016 ORE 15.30 CSVS CORSANO
IL VIDEO DELL’EVENTO

Lo scorso 19 Novembre la nostra Associazione, insieme ad altre importanti realtà sociali del territorio, ha organizzato, e partecipato in modo attivo, ad un incontro avente come tema quello dell’Amministratore di Sostegno.

Oltre ad essere stato un importante momento di aggregazione per tutti coloro – addetti al settore o semplici spettatori – che hanno partecipato, l’incontro è stato soprattutto un focus su un argomento che ci sta particolarmente a cuore.

Gli interventi in scaletta sono stati due.

Il primo è stato quello dell’Avvocato Daniela Infantino che,  molto preparata  sull’argomento e grazie ad una esposizione semplice e chiara, ha contribuito a rendere più “familiare” ed intellegibile per tutti coloro che hanno presenziato   questa complessa figura giuridica.

Daniela, con la genuinità e la professionalità che sempre la contraddistinguono, ci ha raccontato quanto sia stato difficile e tortuoso il percorso  per l’introduzione dell’istituto  nel nostro ordinamento giuridico.

Il secondo prezioso contributo ce lo ha fornito la Dottoressa Elena Coppola, Giudice Tutelare afferente alla Corte d’Appello di Taranto che ha affrontato l’argomento dal suo punto di vista teorico.

Dopo i su indicati interventi, sono stati creati due gruppi di lavoro, composti da genitori, assistenti ed operatori sociali che si sono confrontati intensamente sul tema.

Al termine di questo interessante e serrato confronto, è emersa la voglia, da parte di tutti, di cooperare, partecipare e di darsi una mano.

E’ emersa in modo chiaro ed evidente la circostanza che per ben riuscire bisogna affrontare insieme la  realtà.

Gli incontri che abbiamo incominciato ad organizzare , ci fanno comprendere in modo sempre più chiaro che per ben riuscire, è necessario che ognuno di noi porti a conoscenza degli altri la propria esperienza di vita, qualunque essa sia e sia stata .

E’ grazie anche e soprattutto a questi preziosi momenti, che tutti quanti noi  stiamo sempre più apprendendo che il confronto tra genitori di soggetti  fragili, è il primo grande strumento che la vita ci offre per aggredire il problema.

In qualità sia di genitore che di Presidente dell’Associazione dico che sono rimasta contenta della serata.

Nel mio breve intervento finale,  ho voluto evidenziare  il nostro grande bisogno di un  associazionismo che sia sempre più strumento di pressione,  affinché l’Amministratore di  Sostegno possa realizzare compiutamente le sue potenzialità.

Credo sia doveroso un sentito ringraziamento al Professor Paolo Cendon che, seppur non presente, ci ha comunicato la sua vicinanza sia umana e professionale, ne è stata fervida testimonianza  l’intervento di Daniela Infantino, ispirato sia  alla sua grande sensibilità che al suo insegnamento.

Concludo comunicandovi con grande gioia che il nostro cammino prosegue, ed andrà avanti spedito, tant’è  che il prossimo 16 Dicembre  la nostra Associazione  terrà un incontro con la  Professoressa Guerra Lisi di Roma sulla comunicazione non verbale.

Un caloroso e sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno camminando insieme a noi.

Silvia Katharina Hoeck

Presidente Associazione La Ragnatela

 

Piccolo flash sulla istitutiva dell’amministrazione di sostegno.
La legge 9 gennaio 2004 numero 6 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell’amministratore di sostegno, novellando il libro I° del codice civile, e precisamente il titolo XII con la nuova rubrica “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.

Si tratta di uno strumento totalmente innovativo, che si affianca alle figure tradizionali dell’interdizione e dell’inabilitazione, purtroppo ancora in vigore.

Una legge sorprendentemente civile, che ben s’inserisce nel grande cielo delle riforme intervenute nel nostro paese in tema di diritti alla persona. (Divorzio, giusta causa, adozione, interruzione di gravidanza, riforma del diritto di famiglia, le cure palliative, per citarne alcune, la legge sulla filiazione e la responsabilità genitoriale, la continuità affettiva, le unioni civili, per citarne alcune. Non si può non citare anche la recente legge sul “Dopo di noi”, legge tanto attesa che però ha lasciato un po’ di amaro in bocca).

Una prospettiva di costituzionalizzazione del diritto privato.

A differenza degli istituti preesistenti e completamente totalizzanti, la nuova figura dell’amministratore di sostegno si pone come un presidio che mira a “tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

È uno strumento particolarmente duttile, polivalente e adattabile ad ogni singola situazione di disagio, in base alle necessità del singolo. Non un pacchetto monolitico, rigido, custodialistico, manicomiale, insuscettibile di variazioni, ma piuttosto un diritto costruito dal “basso”, personalizzato attorno alla persona, alla quale viene “cucito addosso un abito su misura”.

Dunque l’amministratore di sostegno, sia per la sua flessibilità nell’adattarsi alle singole esigenze, sia per il minor «peso» sociale per il beneficiario rispetto all’interdizione, ha avuto una repentina e notevole applicazione nel tessuto sociale.

Le attività svolte dall’amministratore di sostegno sono la cura personae, la cura patrimonii e le scelte di ordine sanitario, attività riconducibili a tre fili che tra loro si intersecano, come uno “scooby-doo”.

La finalità primaria è quella della cura della persona e dei suoi diritti di natura esistenziale, rispetto al patrimonio, ai creditori, alla famiglia stessa, che trova la propria consacrazione negli articoli 404 e seguenti del c.c., ossia la capacità di ascolto dei bisogni e dei desideri del soggetto debole, la valutazione delle sue aspirazioni, il che quindi non limiterebbe il compito dell’amministratore di sostegno al solo aspetto patrimoniale, ma si spingerebbe ben oltre, fino anche alla possibilità di esprimere, in suo nome e per suo conto, il consenso/dissenso all’atto medico.

E’ chiaro dunque che all’interno della legge vi è un soffio antropologico: si ritrovano parole e verbi estranei all’impianto patrimonialistico del codice civile: richieste, interessi ed esigenze della persona, aspirazioni, con la minor limitazione possibile, espletamento delle funzioni della vita quotidiana, bisogni.

Funzione strumentale avrà l’amministrazione del patrimonio rispetto alle esigenze di cura.

Ulteriore argomento particolarmente sentito, soprattutto dopo le prime applicazioni, risulta essere anche quello relativo all’applicazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno non già in favore di un soggetto che si trovi nella impossibilità di provvedere a se stesso, (così come previsto nei presupposti applicativi di cui all’articolo 404 c.c.), bensì a vantaggio di chi, perfettamente capace ed autonomo, si rivolge al Giudice per il caso di una sua eventuale e futura incapacità, richiedendo la nomina di un amministratore di sostegno, al fine di consentire a quest’ultimo la possibilità di manifestare la volontà dell’interessato in ordine alle cure che lo stesso desidera ricevere o interrompere, o quelle che, invece, intende rifiutare, sebbene si tratti di terapie salvavita.

L’amministratore di sostegno agisce non per l’incapace, ma con l’incapace, rendendosi interprete della sua personalità e della sua identità.

Oltre al beneficiario e all’amministratore di sostegno, altra figura di fondamentale importanza è quella del Giudice.

Si tratta del giudice tutelare, ufficio elettivamente impiegato dal legislatore per compiti autorizzativi e di vigilanza; organo privo della terzietà tipica del giudice ordinario: è l’unico, infatti, che può permettersi di non essere terzo, di non essere super partes, ma che tutela direttamente la persona che si rivolge a lui per la nomina dell’amministratore di sostegno, che interviene per gestire e proteggerne gli interessi, tramite la designazione di un soggetto ad hoc – una sorta di angelo custode – un puntello gestorio.

Deve trattarsi di un progetto di rete volto a raggiungere dei traguardi, a rimuovere degli ostacoli o degli impedimenti, tutto finalizzato a non mortificare e a non abbandonare.

L’amministratore di sostegno non toglie nulla e soprattutto non incapacita.